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1. Disposizioni generali
1.1 - Salvo quanto diversamente previsto in qualsiasi condizione particolare di vendita espressamente convenuta tra ITLA Bonaiti srl e il proprio cliente (di seguito, quest’ultimo denominato l’“Acquirente” e collettivamente le “Parti”), le seguenti condizioni generali di vendita (di seguito le “Condizioni Generali”) disciplineranno la compravendita dei materiali prodotti / lavorati da ITLA Bonaiti srl (di seguito ”ITLA Bonaiti” o “Venditore”) (di seguito i “Materiali”).
1.2 - Tutti i contratti per la vendita dei Materiali (di seguito la “Vendita”/le “Vendite”) conclusi in Italia e all’estero fra il Venditore ed i propri clienti sono regolati dalle presenti Condizioni Generali.
1.3 - Le Condizioni Generali applicabili a ciascuna Vendita sono quelle incluse nell’Offerta di ITLA Bonaiti. Le Condizioni Generali sono inoltre pubblicate sul sito web di Bonaiti e Itla

2. Documenti accessori e conclusione del contratto di compravendita
2.1 - I documenti e altri articoli accessori alla Vendita quali, a titolo esemplificativo,campioni, foto, disegni, hanno valore puramente indicativo, salvo che sia espressamente indicato dal Venditore che tali elementi debbano considerarsi vincolanti.
2.2 - Il contratto di Vendita si considera concluso al momento del ricevimento da parte dell’Acquirente della Conferma d’Ordine emessa da ITLA Bonaiti comprensivo dell’Offerta, dei dettagli dei Materiali ordinati, delle presenti Condizioni Generali e delle eventuali condizioni particolari di Vendita di cui all’Offerta, debitamente firmati e siglati (qui di seguito la Stipulazione della Vendita). In mancanza di Conferma d’Ordine, il contratto di Vendita sarà considerato stipulato se e quando il Venditore,
dopo il ricevimento dell’Ordine dell’Acquirente, completo di quanto sopra specificato, effettui la consegna di Materiali ordinati.
L’Ordine dell’Acquirente, completo di quanto sopra specificato, sarà inviato dall’Acquirente via email entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di emissione dell’Offerta di ITLA Bonaiti con l’originale successivamente recapitato via posta o via corriere.
Il Venditore si riserva espressamente il diritto di non accettare o dare esecuzione a un Ordine dell’Acquirente ove tale Ordine non corrisponda all’Offerta o se l’Ordine non è completo come sopra indicato, o se tale Ordine e tutti i documenti relativi non sia stato inviato al Venditore debitamente sottoscritto e/o sia stato ricevuto dal Venditore oltre il suddetto termine di 15 (quindici) giorni.
Nel caso di un cliente continuativo, quest’ultimo invierà a ITLA Bonaiti queste Condizioni Generali firmate con il suo primo Ordine e le medesime Condizioni Generali si applicheranno a tutti i successivi Ordini emessi dal tale cliente in tale anno di calendario.
2.3 - Eventuali modifiche proposte dall’Acquirente successivamente alla Stipulazione della Vendita non saranno vincolanti per ITLA Bonaiti salva espressa accettazione scritta delle stesse da parte di ITLA Bonaiti.
2.4 - Qualora sia previsto un pagamento alla Stipulazione della Vendita, il contratto si intenderà efficace e vincolate per ITLA Bonaiti solo a condizione che tale pagamento sia stato integralmente e tempestivamente effettuato.

3. Consegna
3.1 - In assenza di specifica diversa pattuizione scritta tra le Parti, la consegna dei Materiali avverrà FCA stabilimento del Venditore, nel significato attribuito a tale termine dal testo degli Incoterms editi dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) vigente alla data di Stipulazione della Vendita. 3.2 - In assenza di specifica diversa pattuizione scritta tra le Parti, i termini di consegna della Vendita sono indicativi e non vincolanti per ITLA Bonaiti; ITLA Bonaitifarà comunque del proprio meglio per rispettare i termini di consegna concordati.
3.3 - Fermo quanto sopra, il termine di consegna si riterrà rispettato nel momento in cui il Venditore comunicherà all’Acquirente che i Materiali sono pronti per il carico presso il Venditore. Il vettore incaricato dall’Acquirente preleverà i Materiali non più tardi di 5 giorni giorni dopo la comunicazione di Materiali pronti al carico, eccetto diversa pattuizione tra le parti; l’Acquirente sarà responsabile di ogni costo e danno che eventuali ritardi nel prelievo dei Materiali potranno causare al Venditore.
3.4 - I termini di consegna decorreranno a condizione che l’Acquirente, a propria cura e spese, abbia fornito al Venditore tutte le informazioni, gli articoli e i dettagli necessari per l’adempimento dell’Ordine, quali dettagli tecnici, campioni e stampi per la fabbricazione dei materiali per qualsiasi test particolare convenuto tra le Parti e da svolgersi presso ITLA Bonaiti sui Materiali.
3.5 – I termini di consegna decorreranno a condizione che l’Acquirente abbia adempiuto le proprie obbligazioni di pagamento nella misura e nei termini concordati.
3.6 - Il Venditore farà il possibile per osservare i termini di consegna concordati; salvi i limiti inderogabili stabiliti dalla legge applicabile, eventuali ritardi nella consegna non attribuiranno all’Acquirente il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di Vendita o il risarcimento di danni di alcun tipo. Qualsiasi successiva modifica della data di consegna richiesta dall’ Acquirente non avrà alcun valore salvo che la stessa sia stata accettata dal Venditore per iscritto.
3.7 - Fermo quanto previsto all’Art. 3.2, i termini di consegna si intenderanno automaticamente proporzionalmente prorogati nei seguenti casi:
(a) insufficienza, inesattezza o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie per l'esecuzione della Vendita, ivi inclusi eventuali articoli di prova necessari per effettuare eventuali test sui Materiali;
(b) forza maggiore, ovvero, a titolo esemplificativo, mancanza o insufficienza di energia motrice, scioperi- generali o parziali-, disordini, guerre ed ogni altro evento non dipendente dal Venditore, anche se verificatosi presso i suoi fornitori, salvo il diritto del Venditore di risolvere il contratto dandone comunicazione scritta all’Acquirente;
(c) inadempimento dell’Acquirente rispetto alle condizioni di pagamento previste, salvo il diritto del Venditore di risolvere il contratto di Vendita ai sensi dell’Art. 7.

4. Trasferimento della proprietà e passaggio del rischio
4.1 - Il trasferimento della proprietà dei Materiali all’Acquirente avverrà al momento del passaggio del rischio così come determinato in base agli Incoterms applicabili, a condizione che i pagamenti dovuti a tale data, anche per Ordini diversi, siano stati eseguiti dall’Acquirente.
5. Prezzo e condizioni di pagamento
5.1 - Il prezzo di acquisto dei Materiali (di seguito il “Prezzo”) si intende al netto di IVA, FCA stabilimento del Venditore, salvo diversa espressa pattuizione scritta tra le Parti; il Venditore ha diritto alla revisione dei prezzi ove l’Acquirente, successivamente all’emissione della Conferma d’Ordine, richieda delle modifiche tecniche o dei cambiamenti delle condizioni contrattuali pattuite, ivi incluso un posticipo della consegna.
5.2 - Il pagamento del Prezzo verrà effettuato dall’Acquirente secondo quanto specificamente pattuito per iscritto tra le parti.
5.3 - L’Acquirente non potrà sospendere i pagamenti per nessun motivo e conviene espressamente che sarà legittimato a proporre eventuali eccezioni o contestazioni solo dopo avere regolarmente adempiuto le proprie obbligazioni di pagamento.
5.4 - Qualunque ritardo nei pagamenti potrà comportare l'addebito di interessi di mora al tasso previsto dalla Legge Italiana in materia di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, maggiorato di 2 (due) punti percentuali; esso determinerà inoltre, in caso di pagamento rateale, la decadenza dell’Acquirente dal beneficio del termine, cosicché tutte le somme dovute dall’ Acquirente, anche relative ad Ordini diversi, diverranno, a richiesta scritta del Venditore, immediatamente esigibili. Il mancato pagamento di una qualsiasi somma dovuta dall’ Acquirente prima della consegna attribuirà al Venditore il diritto di sospendere e/o cancellare ogni fornitura, anche relativa ad Ordini diversi, salvi gli altri rimedi previsti dal contratto e dalla legge.

6. Costi ed oneri accessori
6.1 - Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali o in una diversa espressa pattuizione scritta tra le Parti, ogni e qualsiasi imposta, tributo, costo di test speciali di trasporto e di assicurazione relativi ai Materiali, così come, in generale, qualsiasi altro costo e onere, presente o futuro, accessorio alla Vendita, saranno a carico dell’Acquirente.

7. Garanzia, responsabilità e limitazioni
7.1 - Il Venditore garantisce che prima della consegna i Materiali sono stati testati, sottoposti a controllo di qualità e misurati secondo procedure conformi agli standard ISO/TS 16949:2009 e/o UNI EN ISO 9001:2008 adottati dal Venditore, come certificato dalle pertinenti autorità, e che i Materiali sono idonei in base a tali test. Qualsiasi test aggiuntivo specifico richiesto dall’Acquirente dovrà essere espressamente convenuto dal Venditore; i relativi costi saranno a carico dell’Acquirente, salva diversa pattuizione scritta .
7.2 - Per quanto riguarda le misure di larghezza e spessore, salvo che specifiche diverse tolleranze siano convenute tra le Parti nel contratto di Vendita o in altro accordo scritto, si applicheranno tra le Parti le tolleranze UNI-En 10140-2006 CAT. A e CAT. B; per quanto riguarda il peso dei Materiali, si applicherà una tolleranza del +/-20% del peso relativo a ciascuna posizione d’ordine, tale intendendosi ciascun tipo/misura di Materiale incluso nell’’Ordine.
7.3 - I test ed il controllo di qualità effettuati dal Venditore sui Materiali ai sensi dell’art. 7.1 potranno comprendere: - prova di trazione (UNI EN ISO 6892-1); - prova di piega a 180° (I.LAB.001); - a scelta dell’Acquirente, prova durezza Vickers (UNI EN ISO 6507-1-2-3), prova di durezza Brinell (UNI EN ISO 6506-1- 2-3), prova di durezza Rockwell (UNI EN ISO 6508-1-2-3); - prova di decarburazione (ISO 3887:2006 UNI EN 10132:2002 nastro EN 10263:2001 filo I.LAB.004); - verifica inclusionale (UNI 3244/DIN 50602; I.LAB.004); - analisi della struttura (Sep 1520 verifica della quantità della perlite, dimensione metallografica dei carburi, bande di carburi, I.LAB.004); - dimensione della grossezza apparente del grano (UNI EN ISO 643:2006/ASTM E 112; I.LAB.004); - prova di rugosità (I.O. N°41 prova di rugosità; ISO 1997); - analisi chimica (I.LAB 005).
Il V enditore potrà adottare quelle nuove pratiche di test e controllo qualità che riterrà ragionevolmente necessarie di quando in quando al fine di un costante miglioramento ed efficienza.
7.4 - Il Venditore manterrà la tracciabilità dei Materiali lavorati e venduti attraverso: 1) l’archiviazione dei Fogli Di Lavoro per un periodo di 15 anni e 2) l’archiviazione delle provette testate per ciascun Foglio Di Lavoro per il periodo di 1 anno, conformemente agli standard applicabili.
7.5 - Il Venditore estrarrà, testerà (e conserverà per il periodo di tempo previsto dall’Art. 7.4) campioni dei Materiali relativi a ciascun Foglio di Lavoro dei Materiali fabbricati e venduti all’Acquirente e, a condizione che i risultati dei test a campione siano conformi allo standard (I.LAB.001); - a scelta dell’Acquirente, prova durezza Vickers (UNI EN ISO 6507-1-2-3), prova di durezza Brinell (UNI EN ISO 6506-1- 2-3), prova di durezza Rockwell (UNI EN ISO 6508-1-2-3); - prova di decarburazione (ISO 3887:2006 UNI EN 10132:2002 nastro EN 10263:2001 filo I.LAB.004); - verifica inclusionale (UNI 3244/DIN 50602; I.LAB.004); - analisi della struttura (Sep 1520 verifica della quantità della perlite, dimensione metallografica dei carburi, bande di carburi, I.LAB.004); - dimensione della grossezza apparente del grano (UNI EN ISO 643:2006/ASTM E 112; I.LAB.004); - prova di rugosità (I.O. N°41 prova di rugosità; ISO 1997); - analisi chimica (I.LAB 005).
Il V enditore potrà adottare quelle nuove pratiche di test e controllo qualità che riterrà ragionevolmente necessarie di quando in quando al fine di un costante miglioramento ed efficienza.
7.4 - Il Venditore manterrà la tracciabilità dei Materiali lavorati e venduti attraverso: 1) l’archiviazione dei Fogli Di Lavoro per un periodo di 15 anni e 2) l’archiviazione delle provette testate per ciascun Foglio Di Lavoro per il periodo di 1 anno, conformemente agli standard applicabili.
7.5 - Il Venditore estrarrà, testerà (e conserverà per il periodo di tempo previsto dall’Art. 7.4) campioni dei Materiali relativi a ciascun Foglio di Lavoro dei Materiali fabbricati e venduti all’Acquirente e, a condizione che i risultati dei test a campione siano conformi allo standard 7.9 - Dopo la tempestiva comunicazione di non conformità o vizio ai sensi dell’Art. 7.7 le Parti si consulteranno al fine di spiegare e risolvere il problema. L’Acquirente si impegna a collaborare con il Venditore per favorire lo svolgimento di qualsiasi attività relativa all’individuazione del vizio e delle sue cause. 7.10 - Se dopo un tentativo di buona fede delle Parti in tal senso, dette consultazioni non portassero a risolvere il problema entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla comunicazione della non conformità/del difetto, il problema sarà deferito ad un laboratorio indipendente di affidabile reputazione designato dal Venditore e accettabile per l’Acquirente (la cui accettazione tuttavia non potrà essere irragionevolmente negata e che sarà data entro i 10 (dieci) giorni di calendario successivi). Il mancato riscontro dell’Acquirente equivarrà ad accettazione del deferimento a tale laboratorio.
7.11 - Se l’Acquirente obietta circa detto laboratorio entro il termine suddetto e le Parti non riescono a trovare un accordo entro i successivi 10 (dieci) giorni di calendario, si applicherà la disposizione relativa alla soluzione delle controversie di cui all’art 9.2.
7.12 - Il laboratorio indipendente esaminerà campioni significativi dei Materiali in questione forniti dall’Acquirente e i campioni trattenuti dal Venditore relativi ai lotti compresi nella consegna in questione; il risultato determinato dal laboratorio sarà vincolante per le Parti ai fini del presente Articolo. Il laboratorio indipendente nella sua analisi applicherà i medesimi test previsti dall’Art. 7.1 tenendo in considerazione le tolleranze previste dall’Art. 7.2.
7.13 - Il costo del laboratorio indipendente sarà sostenuto (i) dall’Acquirente se i Materiali risultano conformi o (ii) dal Venditore se i Materiali risultano non conformi.
7.14 - Qualsiasi Materiale che l’Acquirente ritenga non conforme alle specifiche o difettoso sarà tenuto non utilizzato in attesa del risultato delle analisi del laboratorio.
7.15 - I Materiali risultati non conformi o difettosi, per accordo delle Parti o per indicazione del laboratorio, saranno restituiti al Venditore o smaltiti dall’Acquirente a spese del Venditore. Il Venditore può optare per la restituzione o lo smaltimento a propria esclusiva discrezione.
7.16 - Il Venditore si impegna a sostituire i Materiali difettosi/non conformi con nuovi Materiali, a proprie spese, nel più breve tempo possibile o, a scelta del Venditore, a risarcire il prezzo del Materiale.
7.17 - La garanzia del Venditore non si applica se il difetto è imputabile al fatto dell’Acquirente o di terzi. In particolare, il Venditore non sarà responsabile in relazione alla normale usura, al trattamento improprio dei Materiali durante il trasporto, al loro improprio utilizzo, all’inosservanza delle istruzioni d’uso/ lavorazione, all’installazione errata da parte dell’Acquirente o di terzi, allo stoccaggio inidoneo; la garanzia del Venditore è inoltre condizionata all’adempimento da parte dell’Acquirente di tutte le obbligazioni dedotte in contratto a suo carico.
7.18 – Il rimedio previsto dall’Art. 7.16 è l’unico prestato dal Venditore. E’ espressamente escluso e rinunciato ogni diverso diritto dell’Acquirente, ivi compreso il diritto al risarcimento di qualsivoglia danno (inclusi, a
non
titolo meramente esemplificativo e esaustivo, costi e mancato guadagno, in conseguenza dell’uso o del mancato uso dei Materiali, danni reclamati da terze parti) o alla risoluzione del contratto, entro i limiti inderogabili di legge.
7.18 bis - Qualora all’esito dell’attività di individuazione del difetto del Materiale e della causa del medesimo, emergesse l’insussistenza del difetto o che esso non sia dovuto al Venditore, tutti i costi sostenuti dal Venditore per l’esecuzione delle predette attività (compresi i costi relativi al trasporto ed ai test per l’individuazione dei difetti e delle cause) saranno a carico dell’Acquirente.
7.19 – La garanzia del Venditore di cui al presente Articolo 7 è l’unica garanzia prestata da ITLA Bonaiti in relazione ai Materiali ed è espressamente prestata al posto di qualsiasi garanzia implicita di qualsiasi tipo, inclusa la garanzia di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo particolare, garanzie che sono tutte escluse.
7.20 - In nessun caso ITLA Bonaiti potrà essere responsabile nei confronti dell’Acquirente in assenza di colpa grave o di dolo.
7.21 -– Fermo quanto previsto all’Art. 7.8, in nessun caso ITLA Bonaiti potrà essere responsabile nei confronti dell’Acquirente per un ammontare di danni di qualsiasi genere che ecceda complessivamente l’ammontare totale effettivamente pagato dall’Acquirente al Venditore quale prezzo dei Materiali oggetto di contestazione.
7.22 - In nessun caso ITLA Bonaiti potrà essere responsabile in connessione con la lavorazione ulteriore, l’applicazione, il trattamento e in generale qualsiasi uso dei Materiali forniti all’Acquirente, essendo responsabilità di quest’ultimo assicurare l’idoneità dei Materiali acquistati a tali lavorazione ulteriore, applicazione, trattamento e in generale a qualsiasi uso dei Materiali, tenendo ITLA Bonaiti indenne da ogni pretesa, anche di terzi, e danno a tale riguardo.

8. Diritto del Venditore di risolvere il contratto
8.1 - Il Venditore avrà il diritto di risolvere immediatamente qualsiasi contratto di Vendita qualora:
(i) L’Acquirente non adempia ai propri obblighi di pagamento;
(ii) sia incerta la solvibilità dell’Acquirente; (iii) il Venditore si trovi nell'impossibilità di procedere alla consegna per cause da quest’ultimo indipendenti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, provvedimenti governativi, scioperi, occupazioni di aziende, incendi, esplosioni e/o mancanza di disponibilità di materie prime e di mezzi di trasporto.

9. Legge regolatrice e foro competente
9.1 - Le presenti Condizioni Generali e le Vendite cui esse si applicano sono regolate esclusivamente dalla legge italiana, escluso ogni riferimento alle norme di conflitto o a convenzioni internazionali.
9.2 - Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in connessione con le presenti Condizioni Generali e/o con le Vendite sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano (Italia), salvo il diritto del Venditore di adire, a propria discrezione, l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Acquirente ha il suo domicilio, per ogni azione che il Venditore decidesse di intraprendere nei confronti dell’Acquirente.